martedì 21 novembre 2017

RIMBORSO TARI

Ci siamo...come promesso con il Post precedente dal titolo: “ LA MAXI TARI”, vi informo su come e cosa fare per ottenere i rimborsi relativi alla Tassa Rifiuti erroneamente calcolata ed imposta dall'amministrazione comunale di Gessopalena dal 2014 ad oggi.

Non vi era dubbio alcuno sulla madornale interpretazione dei nostri amministratori locali della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che “Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”.
In ordine alla determinazione della tariffa il citato D.P.R. dispone che la stessa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; la tariffa inoltre è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

A fare ulteriore chiarezza sulla questione il 20 novembre 2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha inviato ai Comuni un chiarimento sul “modus operandi”, al quale gli Enti locali avrebbero dovuto uniformarsi sull'imposizione TARI , come gli stessi dovranno attenersi sul rimedio normativo (modifica degli atti, dei regolamenti) ed la restituzione di quanto gli utenti hanno pagato in più. Chi vorrà potrà leggere le affermazioni del MEF cliccando sul link seguente:

La sintesi per il rimborso è questa:  
  • Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;
  • il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse pari al tasso legale maggiorato nella misura stessa di quella prevista per gli accertamenti. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento;
  • le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, avanzata nell’istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI.
L’istanza, che non richiede particolari formalità, deve però contenere tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso ( per noi gessani la somma di cui si chiede il rimborso non è identificabile in quanto l'amministrazione comunale, dalla quota a mq, non ha reso noto quanto vale la quota fissa e quanto vale la quota variabile), nonché i dati identificativi della pertinenza ( cantina, garage, magazzino, sottotetto, ecc. ) che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI.

Al seguente Link: https://photos.google.com/photo/AF1QipPssy9dnmhIxxCqWzp9np3hpf-dOpF8W-cwalUq troverete il modulo per la richiesta di rimborso e, prima di compilarlo e presentarlo al Protocollo comunale in doppia copia, vi raccomando di verificare i certificati o le visure catastali delle vostre proprietà.


Mi hanno segnalato delle difficoltà di visualizzazione del modulo, quindi provvedo alla sua pubblicazione sul Post:





martedì 14 novembre 2017

LA MAXI TARI




 La TARI , l’acronimo di Tassa Rifiuti, è l' imposta comunale istituita con la Legge di  stabilità  del 2014 e prende il posto delle vecchie Tarsu/Tares e, per quanto riguarda Gessopalena, fu approvata con Delibera di C.C. n°13 del 9 settembre 2014.


Che la tassa fosse esageratamente alta l'abbiamo scritto sul nostro Blog in tutte le salse, in quanto, l'attuale amministrazione nel 2014, dopo pochi mesi dall'insediamento per motivi di cassa, aumentò il tributo nel passaggio alla Tari, di ben oltre il 50%.


Ma non è tutto...nonostante il Regolamento Tari, l'Art. 42, “Esenzioni e riduzioni”, il comma 5 recita che: “Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, il Comune può applicare una riduzione sulla quota variabile che si applica solo all’abitazione, con esclusione delle pertinenze. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente di: a) apposita istanza di attivazione del compostaggio domestico; b) riconsegna dei mastelli adibiti alla raccolta dei rifiuti organici. La riduzione avrà decorrenza dall’anno successivo alla data di richiesta”. In fase di approvazione delle tariffe l'amministrazione decise che la riduzione sarebbe stata del 15%. Purtroppo però, alle seconde case questo abbattimento non è stato mai applicato”. Non so dirvi i motivi, da me sempre ricercati e pretesi, ma non sono riuscito mai ad averli !!!


Dulcis in fundo, arriviamo ad una sconcertante “svista” dell'amministrazione comunale e, voglio sperare che sia tale, con notevole danno economico, per migliaia di Euro, agli utenti gessani !

La TARI è composta da una tariffa fissa, che si determina moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie calpestabile dell’alloggio, ed una tariffa variabile, determinata dal numero degli occupanti nell’alloggio stesso. E fin qui ci siamo, ma, nell'applicazione del tributo, i nostri amministratori hanno imposto la quota fissa più quella variabile anche sugli annessi come garage, cantine, magazzini, ecc.. Errore gravissimo in quanto ciò doveva essere riferito esclusivamente all'abitazione, mentre per il resto doveva essere imposta solo ed esclusivamente la quota fissa.

VI TERRO' INFORMATI SU COME PROCEDERE AL RECUPERO DEL MALTOLTO !!!